Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1961 al 1 gennaio 1994. 69 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Alle operazioni di credito agrario di miglioramento effettuate e alle obbligazioni emesse dall'istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, sono estese, ad ogni effetto, le norme stabilite nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, 30 maggio 1932, n. 805, 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683. E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni, istituita con legge 6 agosto 1954, n. 603.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-06-27;562~art3 · fonte del testo