Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1961 al 1 gennaio 1994. 69 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le obbligazioni di che all'articolo precedente potranno essere emesse entro il limite massimo stabilito dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, rapportato allo speciale fondo di garanzia che, in aggiunta al patrimonio dell'Istituto, esistente alla data di pubblicazione della presente legge, le aziende di credito partecipanti dovranno all'uopo costituire presso l'Istituto stesso. L'ammontare del fondo di garanzia di che al comma precedente sara' fissato nello statuto dell'Istituto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-06-27;562~art2 · fonte del testo