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La Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle province lombarde, costituita ai sensi dell'articolo 14, n. 2, del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e' autorizzata ad emettere, a fronte delle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui all'articolo 3 del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e successive modificazioni ed integrazioni, obbligazioni, nominative o al portatore, rimborsabili mediante sorteggio in relazione all'ammortamento dei mutui.

Testo in vigore dal 17 novembre 1960 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1320~art1 · fonte del testo