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Alle operazioni di credito agrario di miglioramento effettuate e alle obbligazioni emesse dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle province lombarde sono estese, ad ogni effetto, in quanto applicabili, le norme di che alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, 30 maggio 1932, n. 805, 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni, istituita con legge 6 agosto 1954, n. 603.

Testo in vigore dal 17 novembre 1960 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1320~art3 · fonte del testo