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Le domande per la concessione dei sussidi previsti, anche se in precedenza rigettate, potranno essere prescrutate entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge ai competenti uffici del Genio civile. Per i danni riportati da fabbricati rurali l'istruttoria, sara' eseguita in concorso con l'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio.

Testo in vigore dal 15 marzo 1958 al 22 dicembre 2008

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