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La somma di lire 1.950.000.000 verra' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 330.000.000 nell'esercizio 1957-58, di lire 400.000.000 nell'esercizio 1958-59, di lire 410.000.000 in ciascuno degli esercizi 1959-60 e 1960-61 e di lire 400.000.000 nell'esercizio 1961-62. All'onere di lire 330.000.000, relativo all'esercizio 1957-58, si fara' fronte con un'aliquota dello stanziamento inscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per lo stesso esercizio finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 15 marzo 1958 al 22 dicembre 2008

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