Alla maggiore spesa prevista dall'articolo precedente si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1949-50. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 2 agosto 1950
