Alla spesa di cui all'art. 1 si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 99 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1950-51 ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Testo vigente dal 9 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-05;185~art2 · fonte del testo