E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da ripartirsi in ragione di lire un miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1971 per la costruzione, ampliamento e completamento a cura del Ministero dei lavori pubblici di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza. Le localita' nelle quali saranno eseguite le costruzioni di cui al primo comma saranno stabilite d'intesa tra i Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici e, per la costruzione di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri, d'intesa anche con il Ministero della difesa. Le somme predette saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Testo vigente dal 6 febbraio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-12-24;1263~art1 · fonte su Normattiva