Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si fara' fronte per l'anno finanziario 1967 mediante riduzione del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 6 febbraio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-12-24;1263~art2 · fonte su Normattiva