Ai fini della attuazione di un programma per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena e' autorizzato un primo stanziamento di lire 100 miliardi. La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5 miliardi nell'anno 1971; di lire 15 miliardi nell'anno 1972; di lire 15 miliardi nell'anno 1973; di lire 20 miliardi in ciascuno degli anni 1974 e 1975 e di lire 25 miliardi nell'anno 1976. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 luglio 1977, n.404
1La L. 1 luglio 1977, n.404 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Lo stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n: 1133, e' aumentato di lire 400 miliardi."
Testo vigente dal 2 agosto 1977
