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Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni fara' fronte con riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa per l'anno 1969: capitolo n. 101 (fino a L. 3.200 milioni), capitolo n. 108 (fino a L. 1.500 milioni) e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 101 del proprio stato di previsione della spesa per lo stesso anno (fino a L. 400 milioni). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008
