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L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a superare - nell'esercizio 1970 - i limiti di spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, dal personale dipendente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, rispettivamente nella misura massima di lire 3.500 milioni e di lire 400 milioni.

Testo in vigore dal 18 giugno 1971 al 22 dicembre 2008

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