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L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a superare - nell'anno 1970 - il limite di spesa di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 1967, n. 621, modificato dalla legge 2 maggio 1969, n. 250, concernente la corresponsione di compensi orari di intensificazione al personale degli uffici locali, nella misura massima di lire 300 milioni.

Testo in vigore dal 18 giugno 1971 al 22 dicembre 2008

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