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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede con corrispondente riduzione delle somme indicate all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1970, n. 10, a copertura delle maggiori spese derivanti dalla stessa legge. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.
Testo in vigore dal 18 giugno 1971 al 22 dicembre 2008
