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La somma complessiva di lire 52.500.000.000, occorrente per il pagamento degli ulteriori contributi previsti dal precedente art. 1 sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.500.000.000 annui, a decorrere dall'esercizio 1951-52 all'esercizio 1985-1986. All'onere di lire 1.500.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1951-52 si provvede con i fondi stanziati al capitolo 312 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo.

Testo in vigore dal 22 novembre 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-19;1186~art2 · fonte del testo