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La somma complessiva di lire 52.500.000.000, occorrente per il pagamento degli ulteriori contributi previsti dal precedente art. 1 sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.500.000.000 annui, a decorrere dall'esercizio 1951-52 all'esercizio 1985-1986. All'onere di lire 1.500.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1951-52 si provvede con i fondi stanziati al capitolo 312 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo.
Testo in vigore dal 22 novembre 1951 al 22 dicembre 2008
