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In aggiunta al limite di impegno di lire 1.500.000.000 disposto dalla legge 1 dicembre 1953, n. 901, per l'esercizio finanziario 1953-54, e' fissato, per lo stesso esercizio, l'ulteriore limite di impegno di lire 1.500.000.000 entro il quale il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere, nell'esercizio medesimo, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualita' agli enti e societa', previsti dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari.
Testo in vigore dal 10 maggio 1954 al 22 dicembre 2008
