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All'onere di lire 1.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1953-54, si provvede con prelevamento di uguale somma dal conto di Tesoreria concernente il Fondo gestione dell'Ufficio centrale carboni. Detta somma sara' fatta affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo. La spesa di identico importo relativa all'esercizio finanziario 1954-55 fara' carico al fondo globale di cui ai capitolo n. 516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per tale esercizio.
Testo in vigore dal 10 maggio 1954 al 22 dicembre 2008
