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[1]Fra le domande riguardanti scuole elementari, dovranno accogliersi di preferenza quelle dei Comuni che, precedentemente, non ebbero mutui di favore e che per la gravezza delle imposte, per le difficili condizioni economiche e per le esigenze locali dell'istruzione saranno riconosciuti piu' bisognosi dell'aiuto del Governo.

[2]Avranno diritto a speciale riguardo quei Comuni che annetteranno agli edifizi scolastici i campi sperimentali per l'insegnamento pratico dell'agricoltura e quelli che comprenderanno negli edifizi stessi alloggi convenienti da cedersi gratuitamente ai maestri.

[3]Quanto alle domande di prestiti per gli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, si terra' conto delle condizioni dell'Ente morale, dell'importanza dei servizi che esso rende all'educazione popolare e della utilita' dei lavori.

Testo in vigore dal 21 luglio 1900 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1900-07-15;260~art4 · fonte del testo

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