Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1900 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il concorso di cui all'articolo 2 verra' dal Ministero dell'Istruzione Pubblica corrisposto annualmente alla Cassa dei Depositi e Prestiti.
[2]Qualora gli edifizi, costruiti, ampliati e restaurati con prestiti di favore, si fossero destinati ad uso diverso da quello per il quale il mutuo fu conceduto, il Ministero della Pubblica Istruzione, ove non consenta al mutamento di destinazione, avra' diritto di revocare il concorso, rivalendosi contro il Comune per le somme gia' pagate, e cessando dal corrispondere il contributo alla Cassa dei Depositi e Prestiti, a cominciare dall'anno successivo a quello in cui la revoca fu decretata.
Testo in vigore dal 21 luglio 1900 al 16 dicembre 2009
