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[1]Entro i limiti degli articoli 1 e 2 potranno valersi delle disposizioni della presente legge le Provincie e i Comuni per gli edifizi destinati all'istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere.
[2]In casi eccezionali, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, le Provincie e i Comuni potranno anche valersene per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi.
[3]L'onere a carico del Governo per gli edifizi menzionati in questo articolo non potra' eccedere lire 25,000 annue, e i relativi stanziamenti saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'Istruzione Pubblica.
Testo in vigore dal 21 luglio 1900 al 16 dicembre 2009
