E' autorizzata, in aggiunta a quella di cui all'art. 14 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, la spesa di lire 150 milioni per spese generali dell'Ente autonomo del Flumendosa e per ogni altro atto preparatorio all'esecuzione delle opere dell'Ente medesimo. La suddetta spesa sara' stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-1950.

Testo vigente dal 29 novembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-27;914~art1 · fonte del testo