E' autorizzata la spesa di lire 200 milioni in aggiunta a quella di lire un miliardo di cui all'art. 2, n. 3, della legge 15 luglio 1950, n. 576, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51, per provvedere alle necessita' piu' urgenti in caso' di pubbliche calamita', ai sensi della legge 9 dicembre 1926, n. 2389, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.
Testo vigente dal 8 maggio 1951
