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[1]Al Ministero dei lavori pubblici e' data facolta' di pagare direttamente entro il limite di L. 10.000.000, le quote di spese incontrate dalla Mensa arcivescovile di Reggio Calabria, e dalle Mense vescovili delle Diocesi di Bova, Gerace, Nicotera e Tropea ed Oppido Mamertina per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione di edifici di culto ed ecclesiastici nei Comuni colpiti dal terremoto dal 1908, quando per il finanziamento degli stessi non siano stati sufficienti i sussidi di cui agli articoli 101 e 104 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, integrati con i contributi terremoti, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 20 febbraio 1927-V, n. 328, convertito nella legge 12 gennaio 1928-VI, n. 343.

[2]La suindicata spesa di L. 10.000.000 gravera' sui fondi inscritti e da iscrivere negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere dipendenti dal terremoto del 1908.

Testo in vigore dal 13 settembre 1941 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1941-08-01;940~art1 · fonte del testo