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[1]Il pagamento delle suddette spese sara' fatto in favore dei singoli creditori soltanto quando saranno pervenute da tutte le Mense indicate nel precedente articolo le dichiarazioni, debitamente autenticate e registrate, da rilasciarsi dai creditori delle Mense stesse di accettazione delle somme offerte a piena e definitiva estinzione dei loro crediti, e sempre che la somma totale dovuta non superi l'importo di L. 10.000.000.

[2]Insieme con le suindicate dichiarazioni dei creditori, l'Arcivescovo di Reggio Calabria ed i Vescovi di Bova, Gerace, Nicotera e Tropea ed Oppido Mamertina produrranno una propria attestazione che le rispettive Mense non devono ad alcun altro creditore altre somme per lavori, forniture o prestazioni comunque connessi con la riparazione e ricostruzione o nuova costruzione degli edifici di culto ed ecclesiastici indicati all'art. 1.

Testo in vigore dal 13 settembre 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-08-01;940~art2 · fonte del testo