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[1]Effettuato il pagamento delle somme di cui agli articoli precedenti, nessun altro sussidio statale sara' piu' concesso alle suddette Mense per lavori di riparazione e ricostruzione o nuova costruzione di edifici di culto od ecclesiastici e per i relativi arredamenti, salvo la liquidazione ed il pagamento dei sussidi, di cui all'art. 101 del citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, e nei limiti degli impegni di bilancio gia' assunti all'entrata in vigore della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 1° agosto 1941-XIX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Gorla - Di Revel
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 13 settembre 1941 al 15 maggio 1957
