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Le case di cui al precedente articolo debbono comprendere, di regola, alloggi da due a tre vani utili, con un massimo di quattro oltre i servizi. Per la progettazione e per la esecuzione, compreso l'appalto delle costruzioni di cui al precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici puo' valersi, oltre che dell'Ufficio del genio civile di Salerno, dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno, della 1ª Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas, nonche' del comune di Salerno e di quello di Cava dei Tirreni. Il rimborso delle spese generali per la progettazione, direzione, sorveglianza e assistenza al collaudo nonche' per le espropriazioni effettuate dall'Istituto per le case popolari, dalla 1° Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas e dei Comuni predetti, e' commisurato a non piu' del 3 per cento dell'importo netto degli acconti e delle rate di saldo a favore degli appaltatori. Tale misura puo' essere variata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro. L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge. Il collaudo dei lavori e' disposto dal Ministro per i lavori pubblici.
Testo in vigore dal 13 agosto 1957 al 22 dicembre 2008
