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Alla copertura della spesa autorizzata con la presente legge si provvede sui rientri dei finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722, riguardanti l'utilizzo del fondo per finanziamenti all'industria siderurgica.
Testo in vigore dal 13 agosto 1957 al 22 dicembre 2008
