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Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto del Ministro per il tesoro saranno altresi' stabilite le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dalla esecuzione delle costruzioni di cui alla presente legge.
Testo in vigore dal 13 agosto 1957 al 22 dicembre 2008
