Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1957 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]E' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. La spesa di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione dei Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di:

[2]lire 3,5 miliardi per l'esercizio finanziario 1957-58 " 4,5 " " " 1958-59 " 5 " " " " 1959-60 " 7 " " " " 1960-61 " 7,5 " " " 1961-62 " 7,5 " " " 1962-63 " 7,5 " " " 1963-64 " 7,5 " " " 1964-65

Testo in vigore dal 8 agosto 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-30;667~art1 · fonte del testo