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Il comma primo dell'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e' sostituito dal seguente "Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere di interesse dei loro fondi sia scaduto, o quando, prima della scadenza, gia' risulti impossibile l'esecuzione delle opere entro il termine stesso, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, obbliga il Consorzio ad eseguire le opere a spese dei proprietari, ovvero espropria gli immobili dei proprietari inadempienti a favore degli Enti di riforma agraria, dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, della Opera nazionale combattenti o altri enti similari".

Testo in vigore dal 8 agosto 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-30;667~art2 · fonte del testo