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All'onere di 3,5 miliardi di lire, derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58 sara' provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto per il medesimo esercizio nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte agli oneri dipendenti dai provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 8 agosto 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-30;667~art3 · fonte del testo