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I lavori di cui all'articolo 1 della presente legge potranno esseri eseguiti prescindendo dall'osservanza del disposto dell'articolo 11 del regio decreto-legge 10 giugno 1936, n. 1853, convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 191.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;92~art3 · fonte del testo