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Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni tanto nell'esercizio corrente quanto in quelli successivi, sino alla concorrenza globale di 6,6 miliardi di lire. Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;92~art5 · fonte del testo