Art. 6
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Alla copertura della spesa di 400 milioni afferenti all'esercizio 1962-63 si provvedera' mediante riduzione di pari importo dello stanziamento disposto nel capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, concernente i fondi occorrenti per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere. coi propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008
