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E' autorizzata la spesa di L. 750.000.000 per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti, a pagamento non differito. Il Ministro per i lavori pubblici ha facolta' di impegnare, negli esercizi finanziari 1931-1932 e 1932-33, le spese occorrenti per la esecuzione delle opere predette. Con decreti dello stesso Ministro, di concerto con quello per le finanze, saranno determinate l'attribuzione della predetta somma ai singoli gruppi e specie di opere e le eventuali variazioni fra gruppo e gruppo.

Testo in vigore dal 11 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-06-06;580~art1 · fonte del testo