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In aggiunta alla complessiva spesa di L. 64.500.000, di cui all'art. 2 della legge 24 marzo 1932, n. 316, e' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 20.000.000 per provvedere, durante gli esercizi 1931-32 e 1932-33, agli oneri generali di carattere straordinario, dipendenti dalla esecuzione di opere pubbliche straordinarie.
Testo in vigore dal 11 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
