Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1932 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

In aggiunta alla complessiva spesa di L. 64.500.000, di cui all'art. 2 della legge 24 marzo 1932, n. 316, e' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 20.000.000 per provvedere, durante gli esercizi 1931-32 e 1932-33, agli oneri generali di carattere straordinario, dipendenti dalla esecuzione di opere pubbliche straordinarie.

Testo in vigore dal 11 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-06-06;580~art11 · fonte del testo