Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1932 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il Ministro per le finanze provvedera', con propri decreti, ad assegnare la somma di L. 750.000.000 ai vari capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'interno per l'esercizio 1931-32 e ad effettuare negli esercizi 1931-32 e 1932-33, trasporti di fondi, fino alla concorrenza della somma di L. 20.000.000, per integrare le dotazioni dei capitoli relativi alle spese generali di carattere straordinario, e fino a quella di L. 32.000.000 per provvedere alla spesa di cui al precedente art. 12. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 giugno 1932 - Anno X

[2]VITTORIO EMANUELE.

[3]Mussolini - Di Crollalanza - Mosconi.

[4]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 11 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-06-06;580~art13 · fonte del testo