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Per la prosecuzione dei lavori di costruzione, fino al loro completamento, delle strade: Santa Sofia-Stia attraverso la localita' Corniolo sia in provincia di Arezzo sia in provincia di Forli'; Premilcuore Cavallino, in provincia di Forli' e in provincia di Firenze; Marliana-provinciale Mammianese, in provincia di Pistoia, sara' anticipata interamente dallo Stato la spesa occorrente, salvo il ricupero dalle Provincie e dai Comuni interessati delle quote di contributo. Queste sono rispettivamente determinate nella misura di un quarto della spesa medesima, da ripartirsi in proporzione del territorio attraversato, e il loro rimborso avra' luogo in venti rate annuali, senza interessi, decorrenti dall'esercizio finanziario successivo a quello durante il quale l'opera sara' stata compiuta. Le medesime disposizioni saranno osservate per la costruzione della strada da Ruinas alla comunale Alloi-Samugheo, in provincia di Cagliari. Per il completamento della strada da classificare denominata della Rivoluzione fascista, Bari-Casteldelmonte-Minervino, in provincia di Bari, lo Stato contribuira' nella spesa occorrente, in misura del 50 per cento. Le maggiori spese, infine, riguardanti la strada da Cerveteri alla Necropoli Etrusca, in provincia di Roma, saranno regolate secondo le norme del R. decreto 3 agosto 1930, n. 1318.

Testo in vigore dal 11 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-06-06;580~art2 · fonte del testo