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Per la prosecuzione dei lavori di riparazione e ricostruzione di opere statali o di enti locali, danneggiate, o distrutte dalle alluvioni, piene, frane o mareggiate del maggio 1923, del marzo ed agosto 1924, dell'autunno 1926, dell'autunno inverno 1929-30 e 1930-31, nonche' per la prosecuzione dei lavori di spostamento dell'abitato di Predappio e di difesa dell'abitato di Darfo dalle piene del fiume Oglio, si applicheranno, rispettivamente, le norme contenute nel R. decreto-legge 3 gennaio 1924, n. 73, nel R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2009, nel R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 1012, nel R. decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 127, nel R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2088, nella legge 17 aprile 1930, n. 705, nel R. decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1350, nel R. decreto-legge 25 marzo 1931, n. 346, nel R. decreto-legge 9 giugno 1925, n. 1029, nel R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 220, e nel R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 126. Sono autorizzati, inoltre, in conseguenza dei movimenti franosi verificatisi nell'abitato di Villa Santo Stefano, in provincia di Frosinone, i lavori relativi:

  • a)allo spostamento della parte in frana di detto abitato;
  • b)alla demolizione dei fabbricati pericolanti nella zona in frana;
  • c)alla costruzione di alloggi popolari, nel numero strettamente indispensabile per il ricovero delle persone di povera condizione rimaste senza tetto.

Testo in vigore dal 11 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-06-06;580~art4 · fonte del testo