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Lo Stato concorrera' nella spesa occorrente per la costruzione dei quattro acquedotti consorziali del Calore, di Elce, di Monte Stella e di Capo d'Acqua, in provincia di Salerno, in misura pari alla meta' della spesa. In ogni modo il predetto contributo non potra' superare la somma complessiva di L. 12.000.000. Inoltre i Comuni consorziati potranno essere ammessi, per la rimanente spesa a loro carico, a godere del beneficio della corresponsione degli interessi da concedersi nei modi e nella misura stabiliti dalla legge 25 giugno 1911, n. 586, prorogata col R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, ed a carico del limite di impegno per annualita' fissato con la legge annuale che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. I comuni di Larino, Ururi, San Martino, Porto Cannone, Campomarino e Termoli, in provincia di Campobasso, godranno, per il primo lotto dei lavori dell'acquedotto da costruire con derivazione dell'acqua necessaria dall'acquedotto pugliese, degli stessi benefici accordati, giusta i commi precedenti, per gli acquedotti della provincia di Salerno. Il contributo dello Stato non potra', ad ogni modo, superare la somma di L. 3.500.000.

Testo in vigore dal 11 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-06-06;580~art6 · fonte del testo