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Nella spesa occorrente per la costruzione dell'Ospedale Policlinico di Bari, lo Stato contribuira' nella misura di un terzo. In ogni caso, il contributo non potra' superare la spesa di L. 17.000.000. La convenzione che sara' stipulata fra lo Stato e gli Enti interessati sara' approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per l'interno e col Ministro per l'educazione nazionale. Per la rimanente spesa, occorrente alla esecuzione dell'opera, lo Stato corrispondera', sui mutui che il Comune e la Provincia sono autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti, il concorso negli interessi, nella misura del 2 per cento, a carico del limite di impegno per annualita', fissato con la legge annuale che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 11 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1932-06-06;580~art7 · fonte del testo