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Per i lavori da eseguire in applicazione della presente legge, la facolta' di imporre ai proprietari degli immobili avvantaggiati il contributo di miglioria previsto dalla legge 16 dicembre 1926, n. 2251, e dal relativo regolamento 16 febbraio 1928 n. 470, potra' essere esercitata anche durante o dopo l'esecuzione dei lavori.

Testo in vigore dal 11 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-06-06;580~art9 · fonte del testo