Alla spesa di cui al precedente art. 1 sara' fatto fronte mediante prelievo dal fondo speciale previsto dall'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

Testo vigente dal 30 novembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-11-04;843~art2 · fonte del testo