E' autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 da ripartirsi in ragione di lire 150.000.000 per dieci esercizi finanziari consecutivi a partire dall'esercizio 1955-56, per l'acquisto o la costruzione di stabili da destinare a sedi delle Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.

Testo vigente dal 1 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-06;776~art1 · fonte del testo