Alla spesa di cui al precedente art. 1 si fara' fronte mediante riduzione, ciascuno per lire 5.000.000, degli stanziamenti dei capitoli n. 156 e n. 294 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51.

Testo vigente dal 24 febbraio 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-01-15;60~art3 · fonte del testo