Alla maggiore spesa di lire 112 milioni derivante dalla presente legge sara' fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1953-54, per lire 100 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 184 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo e per lire 12 milioni con i fondi gia' stanziati nei capitoli 306 (lire 10 milioni) e 308 (lire 2 milioni) del predetto stato di previsione della spesa. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 30 aprile 1954
