Alla maggiore spesa di lire 112 milioni derivante dalla presente legge sara' fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1953-54, per lire 100 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 184 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo e per lire 12 milioni con i fondi gia' stanziati nei capitoli 306 (lire 10 milioni) e 308 (lire 2 milioni) del predetto stato di previsione della spesa. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 30 aprile 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-04-08;122~art4 · fonte del testo