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La somma occorrente per gli scopi indicati nei precedenti articoli, prevista in lire 15 miliardi, sara' ripartita in cinque esercizi finanziari, in ragione di lire tre miliardi per ciascun esercizio, a decorrere dall'esercizio 1970 e sara' iscritta negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze. All'onere di lire 3 miliardi, previsto per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008
