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Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentato di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1979.

Testo in vigore dal 7 aprile 1965 al 22 dicembre 2008

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