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I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della citata legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1966, per la presentazione delle domande di finanziamento, e al 31 dicembre 1966, per la stipulazione dei relativi contratti.

Testo in vigore dal 7 aprile 1965 al 22 dicembre 2008

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